Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Unifica la normativa, introduce criteri più rigorosi per la progettazione dei corsi, amplia i soggetti coinvolti e impone nuove responsabilità ai datori di lavoro. Un cambiamento profondo che punta a migliorare la qualità e l’efficacia della prevenzione, ma che richiede alle imprese un impegno concreto e strutturato.

Cosa tratta;

Dopo anni di attesa e rinvii, il mondo della sicurezza sul lavoro in Italia è di fronte a una svolta epocale. Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un provvedimento atteso che promette di ridefinire gli standard e le pratiche formative nel nostro Paese.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, questo nuovo corpus normativo non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria rivoluzione che sostituisce integralmente l’Accordo del 2011, incorporando anche le modifiche introdotte dalla legge 215/2021. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: superare la frammentazione del passato per costruire un sistema formativo più coerente, efficace e orientato alla qualità.

L'Accordo unisce in un solo testo tutte le disposizioni precedenti, comprese quelle relative all’abilitazione all’uso di attrezzature particolari, semplificando il quadro normativo e rendendolo più accessibile.

Inclusione e struttura

  • Le novità introdotte sono significative e toccano diversi aspetti cruciali:
  • Unificazione normativa: Addio alla stratificazione di norme. Ora un solo regolamento disciplina tutta la formazione in materia di sicurezza, garantendo chiarezza e uniformità.
  • Ampliamento dei destinatari: La formazione non è più appannaggio esclusivo di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Il nuovo accordo chiarisce ed estende l'obbligo formativo a figure chiave come RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature specifiche (ad esempio, operatori di gru mobili e piattaforme di lavoro elevabili), e i soggetti che operano in ambienti confinati. Un passo fondamentale per coprire tutte le figure coinvolte nella prevenzione.
  • Progetto formativo obbligatorio: Ogni corso dovrà essere una struttura solida e ben definita. Sarà obbligatoria la stesura di un progetto formativo dettagliato, con obiettivi chiari, contenuti specifici, durata precisa, modalità didattiche innovative e criteri di valutazione rigorosi. Questo eleva lo standard della formazione, rendendola più mirata ed efficace. Il progetto non è un impegno iniziale, fine a sé stesso. Deve dare obiettivi concreti e misurabili, che potranno essere poi riscontrati con la verifica dell’efficacia. Il tutto potrebbe chiudersi nella riunione annuale dell’art. 35 del Dlgs 81/08.
  • Formazione a distanza (FAD) regolamentata: L'esperienza della pandemia ha accelerato l'adozione della FAD, che ora trova una regolamentazione precisa, ed ha cambiato nome : si chiamerà VCS. La videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i corsi teorici, offrendo flessibilità senza compromettere l'interazione. L’e-learning, invece, è limitato ai moduli base e di aggiornamento, con esclusioni importanti per i preposti e per tutte le formazioni a carattere pratico, dove l'esperienza sul campo rimane insostituibile.
  • Formazione Minima : da più parti nell’ accordo viene ribadito questo concetto di formazione minima, proprio a sottolineare che ad es. le 16 ore del rischio alto lavoratori oppure le 12 ore dei preposti non sono un traguardo ma un punto di partenza da cui avviare la formazione. Il legislatore si aspetta di più del minimo.
  • Il datore di lavoro deve fare il corso : Colmiamo un gap culturale e storico. Non si è mai compreso pienamente, al di là dei meri aspetti giuridici, il motivo per il quale la persona che ha in capo la responsabilità della sicurezza in azienda, non abbia mai avuto obblighi formativi, come in molte nazioni europee.

Dal "fare formazione" al "creare cultura"

Il nuovo Accordo segna un cambiamento di paradigma: non si tratta più solo di erogare corsi, ma di assicurare la reale acquisizione di competenze e comportamenti sicuri. Questo è garantito da un doppio livello di verifica:

1. Verifica finale dell’apprendimento: Obbligatoria e strutturata, si svolgerà tramite test o colloqui con una soglia minima di superamento del 70%. Il numero di domande è definito. Questo assicura che il partecipante abbia effettivamente compreso i concetti chiave. Diventa obbligatoria anche la verifica del gradimento.

2. Verifica dell’efficacia della formazione sul campo: Questa è la vera novità. Affidata al datore di lavoro, prevede un monitoraggio continuo attraverso strumenti come l'analisi infortunistica, questionari di feedback e checklist operative. L'obiettivo è misurare l'impatto reale della formazione sulla riduzione dei rischi e sul miglioramento dei comportamenti sicuri sul luogo di lavoro. Un'innovazione che sposta il focus dalla mera conformità formale all'efficacia pratica della didattica, dei programmi e dei docenti, attraverso la misurazione di indici e parametri. Sarà molto interessante vederne l’applicazione pratica ed i suoi effetti.

Formazione continua: evoluzione di un obbligo

La formazione in sicurezza non è più un evento isolato, ma si configura come un processo continuo e dinamico. Per i preposti, l'aggiornamento diventa biennale, sottolineando il loro ruolo “dominante” (per usare parole di una sentenza della suprema corte) nella supervisione e nel coordinamento della sicurezza. Per le altre figure, l'aggiornamento rimane quinquennale, ma con un'importante specificazione: i contenuti dovranno obbligatoriamente trattare le evoluzioni normative e tecniche. Il datore di lavoro assume un ruolo di maggiore responsabilità, dovendo monitorare attentamente scadenze, contenuti e conformità della formazione pregressa. La non conformità o l'invalidità dei percorsi formativi potrebbe portare a gravi conseguenze penali perché è equiparabile alla mancata formazione, inclusa l'impossibilità per determinate figure di esercitare le proprie funzioni. Se da un lato il nuovo sistema formativo è un'indiscutibile spinta verso una maggiore prevenzione, dall'altro impone alle aziende, in particolare alle PMI, un impegno significativo in termini di risorse e organizzazione.

Le principali criticità emergeranno nella:

· Progettazione formativa complessa: Allineare i percorsi formativi alla specifica valutazione dei rischi aziendali richiederà un'analisi approfondita e competenze dedicate.

· Gestione della formazione a distanza (FAD): Implementare i requisiti tecnici e garantire la tracciabilità delle sessioni FAD senza adeguate risorse potrebbe rappresentare una sfida non indifferente.

· Verifica dell’efficacia: Misurare l'impatto reale della formazione richiederà lo sviluppo di competenze specifiche e l'adozione di strumenti di monitoraggio efficaci, che vanno oltre la semplice valutazione d'aula.Non solo costi, ma opportunitàIl periodo transitorio di 12 mesi concesso per l'adeguamento normativo rappresenta una finestra preziosa. È fondamentale che le aziende non si limitino a un approccio meramente formale. Il nuovo Accordo, se interpretato correttamente, può diventare una straordinaria opportunità per costruire una cultura della sicurezza più solida, concreta e partecipata. Non più solo adempimento, ma un investimento strategico per la tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori.La sfida è aperta: trasformare gli obblighi in opportunità per promuovere un ambiente di lavoro sempre più sicuro e consapevole. Le aziende italiane sono pronte a cogliere questa sfida?

COSA DICE LA LEGGE

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, è stato adottato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 215/2021.Sostituisce integralmente l’Accordo del 21 dicembre 2011 e quello del 22 febbraio 2012, unificando la disciplina in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Introduce obblighi specifici per i datori di lavoro, tra cui:

  • Progettazione formativa coerente con la valutazione dei rischi.
  • Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione.
  • Obbligo di aggiornamento periodico per tutte le figure coinvolte.
  • Validità della formazione pregressa solo se conforme ai nuovi requisiti.


INDICAZIONI OPERATIVE

  • Verificare la formazione pregressa: controllare che i contenuti siano conformi al nuovo Accordo.
  • Pianificare gli aggiornamenti: biennali per i preposti, quinquennali per le altre figure.
  • Progettare i corsi: definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche e criteri di valutazione.
  • Gestire la formazione a distanza: assicurarsi che videoconferenze e e-learning rispettino i requisiti tecnici e di tracciabilità.
  • Monitorare l’efficaciaredisporre strumenti per la verifica sul campo (checklist, questionari, analisi infortuni).
  • Documentare tutto: conservare attestati, tracciamenti, risultati delle verifiche.
  • Formare i formatori: garantire che i soggetti erogatori siano qualificati e aggiornati.
  • Preparare un piano di transizione: adeguare i percorsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore.