La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 2 del 15 novembre 2012, ha chiarito che, nel caso di incaricati cha siano soccorritori civili, ossia volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino i relativi aggiornamenti annuali, si ritiene assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso previsto dal DM 388/2003.
È necessario, tuttavia, che le modalità, la durata ed il contenuto teorico-pratico dei suddetti corsi siano pari o di livello superiore a quelli previsti dal decreto ministeriale, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora, infatti, dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto – fermo restando il rispetto delle modalità di cui al DM 15 luglio 2003, n. 388 – che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.