Per ricongiungere i contributi da una gestione all’altra occorre cessare l’iscrizione dalla gestione di origine e attivare quella accentrante destinataria.

Con il messaggio del 7 maggio 2026 n. 1535 l’Inps affronta un nodo importante per la fattibilità della ricongiunzione dei contributi in quanto sia la normativa di base (legge 29/1979) e quella destinata ai professionisti (legge 45/1990) legano la fattibilità dell’operazione a tale condizione. 

Rispetto ai liberi professionisti la legge 45/1990 all’art. 1 dà al lavoratore - dipendente, autonomo o libero professionista - la facoltà di chiedere la ricongiunzione presso la Gestione previdenziale cui risulti iscritto di tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore “sia stato iscritto”. La disposizione consente cioè l’accentramento dei contributi versati nella Gestione presso la quale l’iscrizione risulti in atto al momento della presentazione della domanda, trasferendoli dalle posizioni previdenziali relative a rapporti assicurativi non più in atto, già cessati o comunque esauriti, fatta salva l’ipotesi alternativa di cui al comma 4 del medesimo art.1 Legge n. 45/1990. Si tratta in quest’ultimo caso della posizione di coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile i quali possono accentrare i contributi in una gestione in cui non sia in atto alcuna iscrizione ma che possano fare valere almeno 10 anni di contribuzione  continuativa a fronte dio un’attività effettivamente esercitata.

La permanenza di iscrizione presso una Gestione previdenziale dell’Inps non preclude la possibilità di procedere alla ricongiunzione della contribuzione accreditata presso le altre Gestioni rispetto alle quali la relativa iscrizione risulti cessata. Così si è espresso l’Inps in un altro passaggio del messaggio del 7 maggio 2026 n. 1535 che stiamo commentando.

In pratica l’operazione di ricongiunzione, in genere onerosa, dei contributi da una gestione previdenziale all’altra, presuppone, in base ai principi generali dettati dalla legge 45/1990:

-       un’iscrizione in atto nella gestione presso la quale si intende trasferire i contributi;

-       il trasferimento di contribuzione relativa a posizioni previdenziali per rapporti assicurativi non più in atto, già cessati o comunque esauriti,

In definitiva, non si possono ricongiungere periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre Gestioni di previdenza.

Pluralità di gestioni - Tuttavia, a parziale deroga a questa regola, in presenza di una pluralità di gestioni previdenziali in cui il richiedente sia o sia stato iscritto, secondo il recente messaggio dell’Inps, la domanda di ricongiunzione in uscita dall’Inps verso una Cassa Professionale è ammissibile anche nel caso in cui l’interessato risulti cessato da una delle Gestioni Inps pur risultando ancora iscritto ad altre Gestioni Inps.  Vediamo di fare un esempio. Un assicurato ha nel corso della sua vita assicurativa versato contributi in tre gestioni previdenziali obbligatorie:

-       presso la gestione separata in qualità di amministratore

-       presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld)

-       oggi si iscrive ad una Cassa professionale.

All’atto della domanda di trasferimento dei contributi dal Fpld alla Cassa deve risultare cessato il rapporto assicurativo come lavoratore subordinato, cioè non risultare pià attiva alcuna contribuzione corrente nel Fpld, mentre può restare attiva la posizione in gestione separata la cui contribuzione non potrà però essere trasferita alla Cassa. Questo perché, secondo la precisazione fornita da messaggio dell’Inps, l’art.1 c.2 della legge 45/1990 non richiede, per la validità della ricongiunzione, la cessazione da tutte le Gestioni Inps in cui l’assicurato vanti contribuzione validamente accreditata. 

Tornando all’esempio fatto, può valere anche il caso (reciproco) cioè un assicurato che versa i contributi nella gestione separata come amministratore di società, può  trasferirli presso una Cassa professionale in cui versa contributi come libero professionista (v. Inps circolare 15/2026), pur restando attiva la contribuzione presso il Fpld per una posizione di lavoro subordinato in essere presso la società in cui era anche amministratore. Nella Cassa non può però trasferire i contributi da dipendente finchè rimane attiva tale posizione.

Ricongiunzione in Gestione separata - Una questione aperta che il messaggio dell’Inps non ha affrontato e che rimane sul tappeto, riguarda la condizione, ribadita dalla citata circolare 15/2026, dell’iscrizione in Gestione separata da parte di chi ricongiunge in essa i contributi provenienti da una Cassa professionale. Le regole della gestione separata prevedono che si è iscritti alla stessa quando risulti accreditato (in qualsiasi momento) almeno un contributo mensile (Inps circ. 184/2015). Apparentemente, quindi, il requisito pare rispettato anche se l’iscrizione in Gestione separata dovesse risalire a 20 anni fa, ad esempio. Tuttavia, in materia di ricongiunzione, dobbiamo far prevalere una interpretaizone opposta, in quanto prevale la norma speciale (legge 45/1990) che stabilisce sì la possibilità di ricongiungere in una gestione in cui non risulta una contribuzione attiva in quel momento, purché però sia stata compiuta l’età pensionabile e siano accreditati almeno 10 anni continuativi di contributi effettivi. In casi diversi da questi, la ricongiunzione nella gestione separata da una Cassa professionale richiede l'iscrizione e il versamento di contributi correnti nella gestione accentrante.