L’INPS, con il Messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025, ha reso noto che il DL 95/2025 ha disposto la proroga anche per il periodo d’imposta 2025 dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per   l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016, come previsto dal DL 50/2017 (L. 96/2017).

La misura agevolativa, prevista originariamente per i soli anni 2017 e 2018, era stata prorogata anche per gli anni successivi, da ultimo per il 2024 dal DL 215/2023 (L. 18/2024).

Pertanto, i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2025).

In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.

A tal riguardo il Messaggio ricorda che le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.