L'INPS, con il messaggio 03/09/2007 n.21397, ha reso noto che le richieste di assegni familiari, indennità di malattia e CIG avanzate fino al 30 settembre p.v. (in precedenza era il 1° settembre) da parte di operai agricoli continueranno ad essere pagate direttamente dall'Istituto previdenziale previa esplicita dichiarazione dell'interessato attestante di non aver già percepito la prestazione attraverso anticipazione del datore di lavoro e che quest'ultimo non intende anticiparne il pagamento.

L'Istituto previdenziale fa seguito al precedente intervento con il messaggio 20373/2007 con il quale sono state date le indicazioni che devono essere osservate dai datori di lavoro a seguito dell'obbligo (introdotto dal DL 2/2006 convertito nella Legge 81/2006) di anticipare le prestazioni temporanee e di compensare quanto versato con i contributi previdenziali.

L'INPS inoltre ricorda che:

- per i lavoratori agricoli occupati per l'intero anno il pagamento dell'ANF verrà effettuato dal datore di lavoro;

- per i lavoratori occupati per un periodo dell'anno, i quali, durante il periodo di occupazione, raggiungono le 101 giornate di effettivo lavoro, l'ANF verrà corrisposta dal datore di lavoro per il periodo di occupazione, mentre per le residue giornate l'INPS provvederà al successivo pagamento diretto;

- per i lavoratori occupati per un periodo dell'anno i quali durante tale periodo svolgono un'attività lavorativa per meno di 101 giornate e hanno titolo all'ANF per le giornate di effettivo lavoro, il pagamento della prestazione per dette giornate spetterà al datore di lavoro;

- spetta all'INPS procedere al pagamento dell'indennità di malattia, per gli eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, ma che iniziano entro 60 giorni dall'evento oppure quando l'azienda datrice di lavoro risulta essere cessata dopo l'inizio della malattia o quando presso la stessa risulta instaurata una delle procedure concorsuali regolate dalla legge.