Approvati gli emendamenti che consentono la coesistenza temporanea dei formati cartaceo e digitale del Formulario Identificativo dei Rifiuti, differite anche le sanzioni e l’obbligo di geolocalizzazione

 

Cosa tratta?

Il Decreto Milleproroghe 2026 è stato pubblicato il 31 dicembre 2025, esso, come da prassi, doveva poi essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, in questo caso, 1° marzo 2026. Tale processo prevedeva l’esame e l’approvazione da parte di Camera e Senato, con eventuali modifiche ed emendamenti introdotti lungo l’iter parlamentare. Nelle sedute delle Commissioni della Camera tenutesi il 16–17 febbraio 2026, sono stati approvati emendamenti fondamentali per il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questi interventi rispondono alle richieste delle associazioni di categoria e degli operatori economici, che avevano espresso difficoltà nell’adeguarsi in tempi stretti alle nuove procedure digitali previste per le imprese e i professionisti coinvolti nella gestione dei rifiuti. Le proroghe rispondono all’esigenza di consentire una transizione più graduale verso il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti.

Di seguito le principali disposizioni degli emendamenti approvati:

  • Proroga del FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026: per circa sei mesi in più rispetto alla scadenza prevista, le imprese e i soggetti obbligati potranno continuare a emettere il FIR anche in formato cartaceo, senza essere penalizzati per il mancato utilizzo delle procedure digitali.
  • Proroga delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI: è prevista la sospensione dell’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari durante la prima fase di applicazione del RENTRI. In pratica, fino al 15 settembre 2026, gli operatori possono esercitare una maggiore flessibilità senza rischiare penalità.
  • Proroga sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi: differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale, diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, all’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.
  • Abrogazione di disposizioni precedenti: prevedevano scadenze più stringenti o l’esclusivo uso del FIR digitale.

 

Cosa dice la legge?

  • Decreto‑Legge 31 dicembre 2025, n. 200: disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. “Decreto Milleproroghe”) – pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025;
  • Legge 27 febbraio 2026, n. 26: conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) - pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026;
  • Decreto 59/2023: disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - pubblicato sulla G.U. n.126 del 31 maggio 2023.

 

Indicazioni operative

Tra il 13 febbraio e il 15 settembre 2026, le imprese possono usare sia FIR cartaceo sia FIR digitale, con sospensione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI (misura introdotta con l’inserimento del comma 10-bis all’articolo 258 del D. Lgs. 152/2006).

Il rinvio non modifica le scadenze previste dal DM 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI. Restano confermate le iscrizioni tra 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026 per produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e altre categorie obbligate.

La proroga è pensata per dare tempo alle imprese di completare l’adeguamento dei sistemi informatici e ridurre criticità nella fase di avvio. Le organizzazioni, dunque, devono adeguare i software gestionali e testare l’integrazione con RENTRI. Allo stesso modo, possono formare il personale coinvolto nella gestione dei rifiuti.