Pubblicato dall'Agenzia delle entrate il mod.730/2004
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, ha reso noto il 23/01/2004, che è stato pubblicato sul proprio sito internet www.agenziaentrate.it il mod. 730/2004 con le relative istruzioni ed il testo del provvedimento di approvazione 15/01/2004.
A tal fine segnaliamo un commento pubblicato sulal rivista telematica dell'Agenzia delle entrate www.fiscooggi.it a cura di Camilla Ariete, che di seguito si riporta integralmente.
E' consultabile sul sito www.agenziaentrate.it il modello 730/2004 per la dichiarazione dei redditi 2003, con le relative istruzioni per la compilazione. La nuova modulistica tiene conto delle importanti modifiche normative introdotte dalle Finanziarie 2003 (legge n. 289/2002) e 2004 (legge n. 350/2003).
Le maggiori novità riguardano la determinazione dell'Irpef dovuta: infatti, dal 2003, sono cambiate le aliquote, gli scaglioni, le detrazioni per la produzione del reddito di lavoro ed è stata introdotta la "no tax area", quella parte di reddito che non viene assoggettata a tassazione.
La "no tax area" non incide sul calcolo delle addizionali regionale e comunale, per le quali la base imponibile continua a essere costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili.
Per evitare che il nuovo regime di tassazione delle persone fisiche determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide nel 2002, è stata prevista la cosiddetta "clausola di salvaguardia" che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall'applicazione delle nuove norme: il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2003 - anche per il periodo d'imposta 2004 - potrà determinare l'imposta dovuta, laddove gli risulti più conveniente, utilizzando aliquote e detrazioni in vigore al 31/12/2002.
Di tutte queste novità non ne risente, però, la compilazione del nuovo modello 730, dove, solo per la corretta applicazione delle deduzioni nell'ambito del reddito di lavoro dipendente (e quindi del quadro C), è stato previsto uno spazio aggiuntivo per distinguere il numero dei giorni per i quali è stato corrisposto il reddito di lavoro dipendente da quello per i redditi di pensione, poiché l'ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno (tranne che per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa minore, per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno).
Il calcolo della nuova Irpef e la valutazione della convenienza all'applicazione della clausola di salvaguardia, toccherà, invece, a chi presta l'assistenza fiscale, che, nel nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3), indicherà - barrando l'apposita nuova casella posta nel frontespizio - se ha applicato o meno la clausola di salvaguardia e l'importo della "no tax area" riconosciuta ( al nuovo punto 10). A ogni modo, nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione sono riportate le tabelle con gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni applicabili nel 2002 e quelle in vigore dal 2003.
Un'altra novità del modello 730/2004 riguarda l'esposizione delle spese di ristrutturazione che danno diritto al riconoscimento di una detrazione d'imposta del 36 per cento. Il beneficio - che spetta fino al limite massimo di spesa di 48mila euro (nel 2002 era pari a 77.468,53 euro) per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio - deve essere suddiviso in dieci anni, ma, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione, a partire dal 2003, può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre 2003 ed è applicabile alle quote di detrazione da far valere dal periodo di imposta 2003, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti.
Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2003 abbia compiuto 80 anni e abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005.
La ripartizione della detrazione in tre o cinque anni, tuttavia, si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento.
Nella III sezione del quadro E, sono state inserite due caselle che consentono di segnalare, rispettivamente, la scelta di ripartire in tre rate le spese sostenute e la richiesta - a chi presta l'assistenza fiscale - di rideterminazione delle rate se si tratta di spese di ristrutturazione sostenute in anni precedenti al 2003.
Si segnalano, inoltre:
- il credito d'imposta per le nuove assunzioni non può essere fruito da coloro che hanno assunto (come colf o badanti) con contratto a tempo indeterminato lavoratori extracomunitari che sono venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione
- l'eliminazione, nel quadro F, del rigo in cui si indicavano le indennità di fine rapporto percepite da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (ad esempio, il Tfr corrisposto alle colf). Infatti, questo rigo poteva essere compilato solo per le erogazioni di Tfr maturati entro il 2000, mentre, per le erogazioni maturate dopo tale anno, andava compilata l'apposita sezione del quadro RM del modello Unico; si è, quindi, ritenuto opportuno eliminare il rigo dal modello 730 ed esporre tutti i dati nel detto quadro RM.