È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, con cui entra in vigore un ampio pacchetto di semplificazioni che incide su cantieri, alloggi dei lavoratori, procedure di VIA, gestione delle acque contaminate e digitalizzazione dei procedimenti.

Di cosa tratta:

La Legge 182/2025, pubblicata in G.U. del 3 dicembre 2025, si muove lungo più assi, accomunati dall’obiettivo di rendere più rapido, trasparente e sostenibile il rapporto tra organizzazioni e pubblica amministrazione. Le misure operative che emergono dal testo definitivo riguardano principalmente quattro ambiti: procedimenti amministrativi, ambiente, sicurezza sul lavoro nei cantieri, attività economiche ed eventi.

Alloggi dei lavoratori nei cantieri

La legge modifica l’art. 22 del Testo Unico Immigrazione, con impatto diretto anche sul D.Lgs. 81/08. Quando i lavoratori stranieri sono ospitati in dormitori stabili del cantiere, il datore di lavoro può ora utilizzare una autocertificazione per attestare la conformità dell’alloggio ai requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/08.

Valutazione impatto ambientale (VIA)

Con la modifica dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 è cambiata la soglia per i prodotti a base di elastomeri che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA. La lettera a) del punto 6 recita adesso “fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri”.

Trattamento acque contaminate

All’art. 243, comma 3, D.Lgs. 152/2006 viene eliminata la frase “in esercizio in loco”. Questo permette un uso più ampio e meno vincolato degli impianti mobili di trattamento delle acque di falda contaminate; infatti, da adesso il trattamento delle acque emunte da siti contaminati è concesso anche fuori sito.

RAEE

La legge interviene sul ritiro dei RAEE domestici. Contestualmente alla consegna di un’apparecchiatura nuova presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono ora ritirare a titolo gratuito anche RAEE di piccolissime dimensioni, senza che vi sia l’acquisto di un prodotto equivalente.

Responsabilità estesa del produttore e deposito temporaneo

La legge modifica l’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo una precisazione che riguarda esclusivamente i distributori. Per i rifiuti soggetti a sistemi di responsabilità estesa del produttore (obbligatoria o volontaria), il deposito preliminare alla raccolta può ora essere effettuato, oltre che nei locali del punto vendita, anche nelle aree di pertinenza del negozio oppure in altri luoghi di raggruppamento nella disponibilità del distributore o messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Fanghi da depurazione

La legge introduce una delega  di dieci mesi al Governo per riscrivere la disciplina dei fanghi destinati ad impiego agronomico (D.Lgs. 99/1992).

La delega richiede che i futuri decreti:

  • aggiornino i limiti inquinanti;
  • prevedano forme innovative di recupero dei nutrienti;
  • definiscano nuovi parametri di qualità e verifiche;
  • inseriscano la gestione fanghi nei piani regionali dei rifiuti speciali.

Quando entra in vigore?

Il decreto entrerà in vigore il 18 dicembre 2025.

Indicazioni operative:

Le organizzazioni interessate devono:

  • aggiornare la documentazione di cantiere, introducendo l’autocertificazione degli alloggi dove applicabile;
  • verificare l’assoggettabilità alla via per attività legate a elastomeri, con attenzione ai nuovi limiti quantitativi;
  • rivedere le procedure per il trattamento delle acque contaminate;
  • aggiornare le procedure di ritiro a domicilio dei raee, includendo i piccoli RAEE non equivalenti;
  • adeguare le aree di deposito presso i punti vendita per i rifiuti coperti da responsabilità estesa del produttore, secondo la nuova formulazione dell’art. 185-bis;
  • monitorare la futura riforma sui fanghi, che avrà impatti su depuratori, aziende agricole e gestori rifiuti.

Conclusioni:

La Legge 182/2025 introduce modifiche mirate ma concrete per il settore ambientale e la gestione dei rifiuti. Le nuove disposizioni rendono più chiaro il quadro autorizzativo in VIA, semplificano alcuni adempimenti in cantiere, rafforzano la raccolta dei piccoli RAEE e chiariscono il ruolo dei distributori nella gestione dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. La delega sui fanghi preannuncia invece una riforma strutturale che ridefinirà criteri e limiti applicabili nei prossimi mesi.


Per maggiori approfondimenti si allega il testo pubblicato in G.U.