La Corte di Cassazione, con la sentenza 01/02/2010 n.2280, ha deciso che il lavoratore che sostituisce un altro dipendente in missione ha diritto alla qualifica superiore.
Per i giudici di legittimità per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, sostituito da altro lavoratore con qualifica inferiore cui non spetta la successiva promozione, si deve intendere soltanto quello che non è presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro e non anche quello destinato per necessità aziendale, a lavorare fuori dal ramo o reparto oppure inviato a partecipare ad un corso di formazione.
In sostanza secondo la Suprema Corte il lavoratore in missione non può considerarsi assente dal lavoro, ma solo dall'unità produttiva in quanto destinato ad altra struttura dell'impresa, con la conseguenza che chi lo sostituisce ha diritto alla promozione automatica.