Una nota congiunta fra INL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome cerca di chiarire i criteri di legittimità nell’individuazione di un preposto, con particolare riferimento al livello di anzianità e alla tipologia di contratto.

Cosa tratta

Con la nota n. 6261 con oggetto “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”, l’INL risponde ad alcuni quesiti relativamente alla legittimità di individuare la figura del preposto fra lavoratori in forze da tempo limitato (12 mesi) e/o contratto a termine, come l’apprendistato, in ambito ferroviario. La risposta di INL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è applicabile a qualsiasi settore. 

La nota ricorda che il Testo Unico non fornisce dei requisiti così dettagliati per l’individuazione del preposto, ma si deve far riferimento ad una serie di articoli:

  1. La definizione di preposto all’art. 2 “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
  2. Gli obblighi attribuiti al preposto all’art. 19.
  3. La formazione prevista per ricoprire il ruolo all’art.37 co.7 “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
  4. L’art.8 co.1 lett. c) sugli obblighi del datore di lavoro, che stabilisce che “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
  5. L’art. 28 co. 1 che richiede che nella valutazione dei rischi si considerino anche “quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro...”.

La nota prosegue quindi sottolineando che la normativa richiede di valutare che le capacità e le competenze siano adeguate al ruolo e questo non può automaticamente escludere lavoratori con ridotta anzianità di servizio o con un contratto come l’apprendistato.

Per rinforzare questo concetto, la nota richiama una sentenza del 2024 della Cassazione Penale, la n.6790, dove le responsabilità erano ricadute interamente sul datore di lavoro, in quanto il preposto individuato era stato ritenuto inidoneo, non perché in contratto di apprendistato, ma perché si evidenziavano le carenze in termini di competenze e di autonomia decisionale, non essendo stati riconosciuti in questo caso i necessari poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori.

Gli Organi di Vigilanza dovranno quindi esaminare caso per caso per verificare che il preposto individuato abbia capacità e competenze effettivi ed efficaci rispetto ai compiti che gli spettano. Nel caso specifico di preposti con contratto di apprendistato, la verifica potrà essere svolta con particolare cura: a questo proposito, sebbene non sia un requisito aver terminato il percorso professionalizzante di tre anni, è invece necessario che il lavoratore sia già qualificato per la mansione e abbia quindi concluso efficacemente un percorso iniziale di formazione e addestramento.

Istruzioni operative

Cosa deve fare quindi il datore di lavoro?

Evitare di nominare i preposti non è una soluzione, in quanto l’individuazione di queste figure è un obbligo ormai scolpito nella pietra dalla Legge 17 dicembre 2021 e l’introduzione della lettera b-bis) nell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Anche la formazione non può limitarsi al mero adeguamento normativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni.

Dovranno essere considerati più aspetti per assicurare l’idoneità dei lavoratori individuati:

  • Le attività svolte dai lavoratori su cui il preposto deve vigilare e le caratteristiche dei lavoratori stessi, al fine di stabilire conoscenze, competenze e abilità necessarie a svolgere il ruolo di preposto in quell’ambito, anche consultando lo stesso preposto, i lavoratori e i loro rappresentanti.
  • Formazione e addestramento dei lavoratori che devono ricoprire il ruolo di preposto, non solo relativamente ai compiti specifici, ma assicurandosi che il preposto conosca le attività svolte, le problematiche che emergono, i rischi, curando quindi anche la fase di verifica dell’efficacia della formazione erogata.
  • Le attitudini personali che servono al preposto.

Una volta riscontrate tutte le competenze e conoscenze ritenute dallo stesso datore di lavoro come necessarie, il preposto deve essere formalmente nominato.

In allegato trovate il testo integrale della nota prot. n. 6261 del 16 luglio 2025.

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