Affinchè la cessione del ramo d'azienda non venga dichiarata nulla dal giudice è necessario che vi sia prima del verificarsi dell'evento una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente (Cass. 05/03/2008 n.5932).

Secondo i giudici di legittimità è nulla invece la cessione del ramo d'azienda quando viene prevista una struttura ad hoc in occasione del trasferimento  o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo.

Trova applicazione l'art. 2112 c.c. secondo cui per ramo d'azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità.