Tra fratelli può sussistere un rapporto di lavoro anche se per un lungo periodo di tempo chi ha svolto l'attività lavorativa in via subordinata non ha percepito la retribuzione e ha offerto gratuitamente la propria prestazione alle dipendenze dell'altro (Cass. 14/02/2008 n.3769).

Secondo la Suprema Corte il periodo in cui è stata prestata l'attività lavorativa, se particolarmente lungo, non può nemmeno essere considerato come rapporto di praticantato al fine di sottolineare la natura gratuita della prestazione. Infatti per il suo carattere intrinseco il rapporto di praticantato può essere stipulato tra le parti per un periodo limitato, e comunque per un tempo necessario per assicurare al praticante le nozioni indispensabili per mettere in atto ciò che si ha ricevuto in via teorica in sede scolastica.