Rapporto di parentela e lavoro domestico
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 12/06/2007 n.15451, ha precisato che l'esistenza di vincoli di parentela o di affinità tra le parti in un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi, purchè il rapporto sia provato.
L'Istituto previdenziale riprende quanto sancito dal DPR 1403/1971 ricordando che non è ammesso il rapporto di lavoro domestico tra coniugi.
In merito ai mezzi di prova per l'accertamento della sussitenza del rapporto di lavoro l'INPS ritiene che possa essere utilizzata la lettera di assunzione redatta ai sensi del CCNL entrato in vigore dal 1° marzo 2007 corredata della busta paga.
Con lo stesso messaggio l'Istituto ritiene che nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro domestico si svolga tra datore di lavoro e lavoratore straniero con grado di parentela, a seguito di nullaosta al primo ingresso concesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, non c'è bisogno di alcuna prova attese le valutazioni positive in tal senso svolte dallo Sportello conclusosi con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.
Infine il messaggio ricorda che si prescinde dall'onere della prova in quei casi in cui pur essendovi un rapporto di parentela, di affinità o addirittura di coniugio, il datore di lavoro abbia delle menomazioni tali che lo rendano non autosufficiente o rivesta un determinato status.
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