La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, ha stabilito che, nel caso in cui il contribuente versi, anche solo per errore, un importo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto in base alla sanzione (ridotta), il ravvedimento operoso non può considerarsi valido. L’Agenzia delle Entrate, potrà, pertanto, richiedere il pagamento della sanzione piena determinato sull’intero ammontare.
Il versamento della sanzione in misura ridotta e la “contestualità” sono, secondo la Suprema Corte, i requisiti indispensabili per il perfezionamento dell’istituto di cui sopra.
In virtù dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, il pagamento della sanzione deve essere effettuato contestualmente con il tributo. Per il perfezionamento della regolarizzazione, dunque, il contribuente è tenuto a versare, contestualmente, l’imposta, gli interessi e la sanzione, in conformità con la normativa vigente.