L'INPS, con la circolare 14/10/2008 n.91, richiamando la sentenza della Corte Cost. 325/2008 che ha giudicato inammissibili o infondate le varie questioni di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 290/2006 sollevate dal TAR Molise, ha precisato che i datori di lavoro devono provvedere alla restituzione della sola quota a carico dipendente dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali, con l'F24 il 16 novembre p.v.
Il recupero può avvenire in unica soluzione o su istanza di parte, rateizzando il debito nel rispetto del limite del quinto dello stipendio.