La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 805 del 19 gennaio 2021, ha stabilito che, sui redditi da partecipazione a società di capitali, non sono dovuti i contributi previdenziali.

La normativa previdenziale individua, come base imponibile previdenziale, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale. Considerato, quindi, che, secondo il TUIR, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.