Regime forfetario anche per chi emette fattura al proprio datore di lavoro
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 401 del 9 ottobre 2019, ha chiarito che è applicabile il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 nei confronti di un soggetto che svolga la propria attività sia come libero professionista sia come dipendente di una cooperativa, anche laddove, per cause esterne alla propria volontà, si trovi nelle condizioni di dover emettere fattura nei confronti del proprio datore di lavoro per l’esecuzione di una prestazione inerente la professione.
Nella fattispecie in esame, la contribuente, dopo l'ottenimento del titolo di terapista, ha iniziato parallelamente due attività lavorative diverse: da un lato, in qualità di dipendente di una cooperativa, ha svolto attività educative e di mediazione della relazione presso alcuni istituti scolastici dell'infanzia, primari e secondari. Dall'altro, in qualità di libera professionista, la contribuente ha svolto prestazioni domiciliari di riabilitazione neuropsicomotoria per alcuni minori affetti da disturbi dello spettro autistico.
Successivamente, per effetto di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 C.p.C., emesso dal Tribunale, su ricorso promosso dai genitori di un minore nello spettro autistico contro la locale Agenzia per la tutela della salute (A.T.S.), quest'ultima è stata obbligata al pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino, in luogo dei genitori. L'istante ha precisato che il bambino è da lei seguito sia a scuola, nell'ambito delle attività ivi organizzate dalla Cooperativa, sia a casa, nell'ambito della terapia domiciliare svolta in modo autonomo.
Al fine di dare esecuzione all'ordinanza, l'A.T.S. ha deciso di provvedere indirettamente, mediante un contratto concluso con la cooperativa, sul presupposto che quest'ultima fornisce già l'assistenza scolastica del minore a scuola. Per effetto di tale regolamento contrattuale, le fatture emesse dalla contribuente per le prestazioni di riabilitazione domiciliare non sono intestate, come in precedenza, ai genitori del minore, né direttamente all'A.T.S., bensì alla cooperativa, che ha assunto contrattualmente l'obbligo per l'Agenzia, e sono saldate da quest'ultimo ente.
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