L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 173 del 30/05/2019, ha precisato che il contribuente che riporta la residenza fiscale in Italia e qui vi svolge un’attività autonoma, può fruire del regime forfetario anche se nel precedente biennio ha avuto all’estero rapporti di lavoro subordinato.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un cittadino italiano ha svolto per circa 30 mesi all’estero presso tre datori di lavoro diversi, attività di lavoro subordinato come sviluppatore di software.

Adesso ha intenzione di riportare in Italia la residenza fiscale e svolgere la stessa attività ma come lavoratore autonomo nei confronti di uno dei predetti datori di lavoro stranieri fruendo del regime forfetario.

Secondo l’Agenzia delle entrate la causa ostativa prevista di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della Legge 190/2014 e successive modificazioni, non trova applicazione sempreché il contribuente rientri effettivamente in Italia e sia ivi residente ai fini fiscali.

Infatti la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione di un’attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.