L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 4 aprile 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’accesso al regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014, anche alla luce delle modifiche apportate dai commi 111-113 dell’art. 1 della legge 208/2015.
Il nuovo regime per i piccoli contribuenti prevede un’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. La circolare chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972, sono inoltre esonerati dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Gli stessi sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle, sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.
I soggetti con i requisiti necessari possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. I contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva. Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, devono inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative devono essere confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.