L’Agenzia delle Entrate, con la risosta all’interpello n. 48 dell’11 febbraio 2020, ha chiarito che il contribuente, che svolge attività di “commercio al dettaglio di orologi…”, già in regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, può godere del medesimo regime agevolato anche in relazione ad una nuova attività (nella fattispecie “compro oro”) che, generalmente sarebbe soggetta, ai fini IVA, al c.d. regime di margine di cui agli artt. da 36 a 40 del DL. 41/1995 (L. 85/1995).

Al riguardo, la circolare AE 9/2019, al paragrafo 2.3.1, aveva chiarito che l'incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogni qual volta il regime speciale IVA è obbligatorio ex lege. Tuttavia, "nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario".

A titolo di esempio, la stessa circolare faceva riferimento all'imprenditore che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfetario ai sensi dell'art 36, c. 3, del DL 41/1995, chiarendo che allo stesso è consentito di applicare il regime forfetario "previa opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari in riferimento all'intera attività e non alle singole operazioni".

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che l'istante è un soggetto neo-costituito che svolge attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria e applica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Il contribuente, infatti, è in possesso della partita IVA dal 2 agosto 2019 e dal mese di dicembre 2019 affermava voler svolgere anche l'attività di compro oro, fermo restando che lo stesso riferisce di non aver mai applicato, agli effetti dell'IVA, il “regime del margine”.

Pertanto, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all'annualità 2019, si ritiene che l'istante, in relazione all'ulteriore attività di compro oro che intendeva svolgere, potesse applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019, a condizione che lo stesso non abbia mai applicato il regime del margine.

L'adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 "Variazione dati" del quadro A, dove l'istante comunica lo svolgimento di un'ulteriore attività, e la casella "regimi fiscali agevolati" del quadro B. L'adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l'applicazione di detto regime, ivi inclusa l'assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21).