Regime impatriati. Trasferimento della residenza da una Regione del Centro e Sud Italia ad una Regione ad agevolazione “ordinaria”
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76/2026, fornisce ulteriori chiarimenti in ambito di regime impatriati. La fattispecie riguarda l’eventualità in cui il lavoratore che gode del regime impatriati sposti la residenza fiscale da una Regione ad agevolazione “ordinaria” ad una Regione ad agevolazione ulteriormente ridotta, ossia le Regioni di Centro e Sud Italia specificate nell’elenco di cui all’art. 16 comma 5–bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Nello specifico, l’istante ha presentato interpello per chiedere chiarimenti in merito al suo trasferimento di residenza post-rimpatrio. Infatti, il lavoratore era rimpatriato nell’anno 2023 con residenza nella Regione Puglia beneficiando del regime impatriati previsto a norma dell’art. 16, comma 5-bis, Dlgs n. 147/2015, quindi con i redditi che concorrevano alla formazione dell’imponibile solo in misura pari al 10% e non al 30%. Nel gennaio 2024, a causa di un cambio di rapporto di lavoro, il lavoratore aveva variato la residenza nella Regione Lazio, non rientrante nell’elenco di cui al comma 5-bis sopra citato. L’istante ha chiesto quindi chiarimenti in merito a diversi aspetti:
- Se il trasferimento della residenza fiscale da una Regione inclusa nell’elenco di cui all'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015 ad una non inclusa comporti la perdita definitiva del diritto all’agevolazione maggiorata (abbattimento del reddito al 90% e non al 70%);
- Nel caso in cui non ci sia decadenza dal regime impatriati, se si possa continuare a fruire dell’agevolazione standard con abbattimento del reddito al 70%, da quale momento decorra la variazione e se tale cambiamento abbia ripercussioni retroattive (con eventuale necessità di regolarizzazione della posizione fiscale);
- Come comportarsi in caso di ulteriori cambi di residenza da una Regione non rientrante nel suddetto elenco ad una rientrante, nel corso del quinquennio di beneficio.
L’Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere richiamando la circolare n. 33/E del 2020.
Innanzitutto, nel quarto paragrafo della stessa, si richiama il concetto di “residenza” in senso civilistico ossia il luogo in cui la persona stabilisce la propria dimora abituale, a prescindere dalle attività lavorative. Sempre nello stesso paragrafo, si specifica che per il caso di trasferimento nelle Regioni oggetto di questo vantaggio, il requisito debba sussistere “a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione”. Contestualmente, nel settimo paragrafo, l’Agenzia specifica che nell’ipotesi inversa in cui l’impatriato stabilisca la residenza in una Regione esclusa dall’elenco dell’art. 16 comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015, e, in un tempo successivo, trasferisca la residenza in un’altra Regione inclusa nel citato comma 5-bis, non potrà godere del beneficio poiché “ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio”.
Nella Risposta n. 76/2026 si precisa inoltre che la ratio della disposizione che privilegia trasferimenti in specifiche Regioni è quella di “agevolare la permanenza del lavoratore in queste regioni del Centro e Sud Italia”, cosa che verrebbe meno nel caso di variazione successiva della residenza.
Dunque, nel caso specifico, l’Agenzia riconosce la possibilità di continuare ad usufruire del regime per i lavoratori impatriati ma in modalità ordinaria con il minor abbattimento dell’imponibile (al 70% e non più al 90%). Per quanto riguarda i periodi pregressi, proprio per il venir meno di questo requisito della permanenza “per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione” della residenza nella Regione di cui all’elenco del comma 5-bis, l’Agenzia richiede il recupero a tassazione dei minori importi versati poiché per il primo anno c’è stata la riduzione al 10% e non al 30%.
Per sanare retroattivamente i periodi in cui è stato applicato il regime di maggior favore, l’istante deve presentare una dichiarazione integrativa alla luce dei chiarimenti forniti e versare una maggiore imposta con relativi interessi e sanzioni. Infine, l’Agenzia precisa che, nel caso in cui il soggetto dovesse nuovamente variare residenza trasferendosi in una delle regioni comprese nel comma 5-bis, non potrà comunque beneficiare della misura di maggior favore del 90%.
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