Regime impatriati anche per i lavoratori frontalieri
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, ha ribadito che può fruire del regime agevolativo riconosciuto ai c.d. lavoratori rimpatriati, anche al dipendente che ha prestato attività lavorativa come frontaliere durante il periodo in cui è stato fiscalmente residente all’estero.
L’Istante ha chiesto anche all’Agenzia delle entrate di pronunciarsi sulla sussistenza del requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione che legittima la fruizione del regime agevolato di cui all’art. 5 del Dlg 209/2023, ma l’amministrazione fiscale ha risposto che non possono essere oggetto d’interpello gli accertamenti esclusivamente di tipo tecnico.
Invece, in merito alla possibilità di applicare al rientro in Italia il nuovo regime al reddito di lavoro che verrà prodotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per il quale l’istante aveva lavorato come ''frontaliere'' durante il periodo in cui è stato fiscalmente residente all'estero, l’Agenzia delle entrate rileva che il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l'attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all'estero che precede il rientro in Italia.
Poiché ne caso in esame l'Istante dichiara di essersi trasferito all'estero e di voler rientrare in Italia per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato all'estero, coincidente altresì con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatrio, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti dalla norma agevolativa, potrà trovare applicazione il nuovo regime al reddito di lavoro dipendente derivante dall'attività lavorativa svolta in Italia, risultando integrato il requisito del periodo minimo di pregressa residenza all'estero, in tal caso, pari a sette periodi d'imposta.
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