Regime impatriati anche per i ricercatori dell’AI
A cura della redazione

Nella seduta del 17 settembre 2025, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146-B), collegato alla manovra di finanza pubblica, estendendo il regime degli impatriati anche a coloro che hanno svolto attività di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale.
Più precisamente l’art. 22, c. 1 del DDL modifica l’art. 5, c. 1, lett. d) del Dlgs 209/2023, riconoscendo la possibilità di accedere al regime fiscale agevolativo riconosciuto ai c.d. lavoratori impatriati non solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (di cui al Dlgs n. 108/2012 e Dlgs n. 206/2007) ma anche ai soggetti che hanno svolto un’attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Si coglie l’occasione per ricordare che il citato art.5, c.1 del Dlgs n. 209/2023 disciplina un regime temporaneo di tassazione agevolata riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 e nei quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento.
In particolare, il regime stabilisce che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini IRPEF, limitatamente al 50% del loro ammontare.
Il suddetto regime è applicabile quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007 oppure, come previsto adesso dal DDL, hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
La relazione tecnica di accompagnamento del DDL evidenzia che la modifica ha solo valenza puramente specificativa, dato che sicuramente i predetti soggetti sono in possesso anche dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
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