Regime impatriati e smart working per società estera
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 2 del 12 gennaio 2026, ha ribadito un concetto già noto e fornito in altri precedenti interventi, secondo cui se un lavoratore, dopo essere rientrato in Italia, presta attività lavorativa in smart working per un datore di lavoro straniero, diverso da quello per il quale era stato impiegato all’estero, può fruire del nuovo regime impatriati (DLgs 209/2023), sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Nel caso in esame un lavoratore ha dichiarato all’Agenzia delle entrate di essersi iscritto all’AIRE e di essersi trasferito nel Regno Unito dove ha svolto l’attività lavorativa. Successivamente è rientrato in Italia prestando attività lavorativa in smart working per una società straniera che non ha nessun legame e collegamento con la precedente azienda per la quale lavorava quando era nel Regno Unito.
E’ stato quindi proposto interpello al fine di aver conferma che è possibile fruire del nuovo regime agevolato a favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del Dlgs 209/2023.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato la propria prassi (Circ. n.25/E del 2023, Risposta interpello n. 596/2021, circ. 33/E del 2020) formulata sul previgente regime impatriati di cui all’art. 165 del DLgs 209/2015, ribadendo che ai fini della sua applicazione, ciò che rileva è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, non la residenza del datore di lavoro.
Di conseguenza, anche nel nuovo regime, possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori che rientrano in Italia e lavorano in smart working per un datore di lavoro estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Resta fermo che, se il datore di lavoro non applica l’agevolazione in busta paga, il beneficio potrà essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi.
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