Il Ministero dell’interno, facendo seguito alle sentenze 7 e 8/2011 del Consiglio di Stato, con la circolare 24/05/2011 n. prot. 3958, ha fornito le modalità operative alle quali si devono attenere gli Sportelli Unici per l’immigrazione che hanno rigettato le istanze di regolarizzazione nei confronti dei lavoratori domestici extracomunitari  condannati per essersi illegalmente trattenuti in Italia, in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore ex art. 14 DLgs 286/1998.  
Lo stesso Ministero individua due situazioni differenti a seconda che i ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande di regolarizzazione siano già stati definiti oppure no.
Se i termini per l’impugnazione sono ormai decorsi oppure se è già divenuta definitiva la sentenza di rigetto, lo Sportello Unico per l’immigrazione non può procedere d’ufficio alla revisione della domanda di emersione per la colf e la badante ai sensi della L. 102/2009, ma deve attende che lo straniero presenti un’apposita istanza. In questo caso, verrà avviata una nuova istruttoria e verrà chiesto alla Questura di verificare che non sussistano motivi ostativi al soggiorno.
La situazione è differente se il procedimento non è ancora definito. Infatti se non è ancora stato notificato il decreto di diniego dell’emersione  oppure è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario, oppure deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l’impugnazione, trova applicazione l’esercizio dell’autotutela con la conseguente riapertura dei procedimenti d’ufficio. Anche   in questo caso prima dell’accoglimento della domanda di regolarizzazione lo Sportello Unico per l’immigrazione dovrà richiedere il preventivo parere alla Questura territorialmente competente.