Regolarizzazione immigrati e collocamento obbligatorio
A cura della redazione
L'11 novembre 2002 rappresenta il termine ultimo non solo per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati occupati irregolarmente con un contratto di lavoro subordinato (ex DL 195/2002 convertito nella legge 222/2002), ma anche il termine ultimo per effettuare l'assunzione del disabile nei casi in cui il datore di lavoro ricade, a seguito della sanatoria, negli obblighi sul collocamento obbligatorio (L. 68/99).
Infatti il lavoratore extracomunitario sanato deve essere computato a tutti gli effetti nella forza aziendale come un qualsiasi altro lavoratore italiano (o comunitario) assunto. Poiché l'assunzione decorre dal 10/09/2002 (data dalla quale la legge 222/2002 ritiene costituito il rapporto di lavoro) i 60 giorni di tempo per assumere il disabile decorrono da quella data ed i datori di lavoro hanno tempo fino all'11 novembre 2002 per adempiere all'obbligo legale.
In particolare possono ricorrere le seguenti situazioni:
- datore di lavoro con un organico aziendale fino a 14 dipendenti: esente dall'obbligo di assumere il disabile.
- datore di lavoro con un organico da 15 a 35 dipendenti: se il lavoratore extracomunitario rappresenta la prima nuova assunzione l'obbligo di assumere il disabile scatta dopo 12 mesi dal 10 settembre 2002 a cui si devono aggiungere altri 60 giorni per la richiesta all'ufficio provinciale competente. Se invece l'extracomunitario costituisce la seconda assunzione i 60 giorni decorrono dal 10 settembre 2002 ed il termine ultimo cade l'11 novembre 2002.
- datore di lavoro con un organico da 36 a 50 dipendenti: i due disabili previsti dalla legge 68/99 devono essere assunti entro 60 giorni dal 10 settembre 2002 e pertanto entro l'11 novembre 2002.
- datori di lavoro con un organico con più di 50 dipendenti: sono tenuti ad assumere disabili per una quota pari al 7% dei lavoratori occupati sempre entro 60 giorni dal 10 settembre 2002.