Regole DURC per le Casse edili
A cura della redazione

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con la nota 21/03/2008, ha fornito le istruzioni operative a seguito della riforma disposta con il DM 24/10/2007.
Tra le indicazioni fornite si evidenziano le seguenti:
- L'impresa è regolare se ha non solo versato, ma anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.
- Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore, lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale.
- Ogni volta che vi siano accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall'impresa e quanto risultante alle Casse edili, se l'ammontare non è superiore a 100 euro, l'impresa è considerata regolare.
- Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ad eccezione delle richieste di rilascio del DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la data di verifica sarà quella in cui è stata effettuata l'istruttoria dalla Cassa edile, con riferimento al periodo fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento.
- Se al momento della richiesta del DURC l'impresa non ha cantieri attivi e/o non ha dipendenti o ha solo dipendenti impiegati, deve essere presentata alal Cassa Edile una domanda di iscrizione con l'indicazione delle cause della mancata effettuazione delle denunce.
- Il tasso di interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva.
- Se l'impresa non è iscritta all'INPS o all'INAIL, in quanto proveniente da Paesi UE o convenzionati con l'Italia, il DURC non viene rilasciato.
- Prima dell'emissione del DURC, se l'impresa non è in regola, viene invitata dalla Cassa Edile a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
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