L’Inps, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, ha fornito ulteriori istruzioni per la fruizione dei benefici, previsti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 (modificato dal decreto direttoriale 390/2013), per il reimpiego di lavoratori licenziati.
Si ricorda, innanzi tutto, che, in base ai suddetti decreti (applicabili a decorrere dall’1.1.2013), i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo - riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per 6 mesi - per rapporti a tempo determinato -  ovvero per 12 mesi – per rapporti a tempo indeterminato.
L’Istituto ha, quindi, fornito le seguenti precisazioni:
- I datori di lavoro autorizzati alla fruizione del beneficio dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale;
- Nell’ipotesi in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140  - qualora  tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore.