Reimpiego di lavoratori licenziati: adempimenti
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, ha fornito ulteriori istruzioni per la fruizione dei benefici, previsti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 (modificato dal decreto direttoriale 390/2013), per il reimpiego di lavoratori licenziati.
Si ricorda, innanzi tutto, che, in base ai suddetti decreti (applicabili a decorrere dall’1.1.2013), i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo - riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per 6 mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per 12 mesi – per rapporti a tempo indeterminato.
L’Istituto ha, quindi, fornito le seguenti precisazioni:
- I datori di lavoro autorizzati alla fruizione del beneficio dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale;
- Nell’ipotesi in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore.
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