Reintegra: il risarcimento si commisura sulla retribuzione maturata al pagamento dell'indennità
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19244 del 4 settembre 2009, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno deve essere commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, il rapporto di lavoro non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, coma si potrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento della suddetta indennità.
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