L'INAIL, è tenuto a corrispondere per intero la rendita per inabilità, anche se la stessa è dovuta a cause legate allo svolgimento della prestazione lavorativa ed a cause estranee al rapporto di lavoro (Cass. 29/05/2004 n.10448). La Suprema Corte richiama infatti gli artt. 40 e 41 del c.p. in base ai quali il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Inoltre osserva la Corte di Cassazione gli artt. 2 e 3 del T.U. n. 1124/1965 non pongono uan deroga a detto principio, in quanto si limitano ad affermare la necessità di un rapporto causale tra lavoro ed infortunio o malattia professionale, ma nulla dicono su eventuali concause, nè dalal natura di assicurazione dell'attività dell'INAIL è dato escludere l'applicabilità di detto principio che risponde all'esigenza costituzionalmente garantita di assicurare ai lavoratori mezzi adeguanti di vita in caso di maalattie comunque conseguenti all'attività lavorativa.