Responsabile rischio amianto: competenze e responsabilità
A cura della redazione

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha pubblicato il periodico mensile che per questo mese riporta un analisi sul rulo del Responsabile rischio amianto
Cosa tratta?
Secondo stime attendibili, in Italia sono ancora presenti circa 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture in fibrocemento all’interno del patrimonio edilizio residenziale, pubblico, commerciale, produttivo e infrastrutturale. Questo equivale a circa 32 milioni di tonnellate di cemento-amianto, a cui si aggiunge una quantità non quantificata di amianto friabile, la cui pericolosità è ancora maggiore.
La legge 257 del 1992 ha sancito la cessazione dell’uso dell’amianto in Italia, vietandone l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione. Tuttavia, non ha previsto misure specifiche per la rimozione dell’amianto già presente negli edifici e negli impianti.
Questo vuoto normativo ha determinato la permanenza di una quantità significativa di Materiali Contenenti Amianto (MCA) ancora in opera. Da qui nasce l’esigenza di affrontare il problema in modo sistematico, sia per tutelare la salute e la sicurezza delle persone, lavoratori e cittadini, sia per salvaguardare l’ambiente. Ciò implica interventi di monitoraggio, manutenzione, bonifica e smaltimento sicuro dei materiali contaminati.
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge è il soggetto sul quale ricade l’obbligo di provvedere alla gestione nel tempo degli MCA, inoltre ha il compito di nominare un “responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto”.
Questa nuova figura, comunemente conosciuta come Responsabile del Rischio Amianto (RRA), affianca il proprietario/responsabile nel:
- verificare la presenza e l’ubicazione esatta degli MCA;
- redigere il piano di controllo e manutenzione sugli MCA;
- tenere idonea documentazione sull'ubicazione degli MCA;
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo degli MCA);
- fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.
Egli, inoltre, collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, fornendo tutte le informazioni e i dati necessari a permettere una corretta valutazione dei rischi, e monitora periodicamente lo stato di conservazione degli MCA, per identificare tempestivamente eventuali deterioramenti, documentando regolarmente le condizioni dei materiali.
Nonostante l’ampiezza del campo d’azione e al di là della sua denominazione ufficiale, la normativa vigente non definisce in modo chiaro le responsabilità, i compiti e i limiti operativi dell’RRA. Inoltre, mancano indicazioni precise sui requisiti professionali necessari per ricoprire tale ruolo, lasciando spazio a interpretazioni e incertezze applicative.
Solo recentemente grazie alla normazione tecnica queste lacune sono state colmate, con la pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 152-2:2023, essa, non si limita a definirne compiti ma approfondisce i contenuti indicando anche le attività che l’RRA svolge per adempiere ai suoi compiti.
Quando?
Mese di maggio.
Indicazioni operative
La figura del Responsabile del Rischio Amianto rappresenta un nodo cruciale nella gestione della sicurezza ambientale e sanitaria nei contesti in cui l’amianto è ancora presente. Le sue responsabilità spaziano dal monitoraggio dei materiali contenenti amianto alla pianificazione degli interventi di manutenzione, bonifica e smaltimento, fino alla comunicazione dei rischi a lavoratori e cittadini.
Per svolgere efficacemente questo ruolo, l’RRA deve possedere competenze tecniche specifiche in ambito ambientale, normativo e sanitario, oltre a capacità organizzative e gestionali. Tuttavia, la mancanza di un inquadramento normativo chiaro rischia di limitarne l’efficacia.
Riconoscere formalmente le sue funzioni e definire standard formativi adeguati è un passo necessario per garantire una gestione sicura, trasparente e competente del rischio amianto, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
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