La retribuzione dovuta per il periodo feriale è garantita sia a livello costituzionale dall'art. 36, c.3, Cost. , sia dalla norma codicistica dell'art. 2109 c.c.. Poiché queste fonti normative, pur disciplinando l'istituto non ne prevedono la determinazione ed i criteri di computo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che sia compito della contrattazione collettiva individuare le singole voci retributive che concorrono a formala (Cass. 22/11/2002 n.16510). Deve in ogni caso essere ricordata anche quella parte seppur minoritaria della giurisprudenza che ritiene inaccettabile lasciare ampia discrezionalità alla contrattazione collettiva nella determinazione della retribuzione dovuta per le ferie, in quanto l'eccessiva libertà contrattuale può comportare l'esclusione di alcune voci retributive tale da rendere irrisoria la retribuzione stessa (Cass. 6372/1996).