L’INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2016, facendo seguito al DM 25.01.2016 con il quale sono state determinate le retribuzioni valide per i lavoratori italiani all’estero nei Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, ha precisato che le aziende che non hanno utilizzato i nuovi valori per il 2016 potranno regolarizzare la loro posizione contributiva entro il prossimo 16 maggio.
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L’Istituto previdenziale coglie l’occasione anche per ricordare che dette retribuzioni trovano applicazione non soltanto nei confronti dei lavoratori italiani, ma anche per i lavoratori cittadini degli altri Stati membri della UE e per i cittadini extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia inviati dal proprio datori di lavoro in un Paese extracomunitario.
Inoltre le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
L’INPS affronta poi tre casi particolari:
-passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese,
-mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di quadro, dirigente e giornalista o per passaggio di qualifica,
-maturazione nel corso dell’anno di compensi variabili.
Nei primi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Nel terzo caso poiché i compensi variabili non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.