La Corte di Cassazione, con la sentenza 17962/2008, ha stabilito che la riorganizzazione aziendale può integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche quando le mansioni del lavoratore licenziato sono mantenute e accorpate con altre assegnate ad un lavoratore rimasto in forza. Riguardo alle ragioni economiche e produttive poste alla base del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che il calo dell'attività produttiva, coinvolgendo l'intera struttura aziendale, può riguardare anche settori diversi da quello a cui il lavoratore è assegnato. Rientra infatti nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento il riassetto organizzativo dell'impresa al fine di una più economica gestione della stessa, scelta riservata all'imprenditore, purchè non sia simulata o pretestuosa.