Ricerca e sviluppo: sì al beneficio anche se cambia l’esercizio sociale
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alla corretta determinazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013), nell’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.
Si ricorda che, ai sensi della richiamata disposizione, alle “imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Secondo il Fisco, il beneficio può essere fruito anche se il periodo d’imposta si interrompe prima del 31 dicembre, come risulta da un utile esempio proposto nella risoluzione stessa. Se l’impresa non ha applicato il beneficio, può recuperarlo con una dichiarazione integrativa.
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