La Corte di Cassazione, con la sentenza 6/01/2005 n.209, ha deciso che il ricongiungimento familiare richisto dallo straniero che lavora stabilmente in Italia può essere rilasciato anche senza il preventivo nulla osta della questura. Infatti precisa la Suprema Corte la competenza assegnata dal legislatore alla Questura e quella riconosciuta all'autorità consolare sono assolutamente slegate tra loro. In particolare alla Questura spetta il compito di verificare che lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, la documentazione attestante la disponibilità del reddito e quella attestante la disponibilità di alloggio. Mentre al Consolato spetta il dovere di verificare i presupposti di parentela, di inabilità al lavoro e di convivenza, da intendersi come presupposti di identità e di qualità soggettiva intrinseci alla persona destinataria del visto d'ingresso oltre che nelle condizioni di natura economica in cui quest'ultima si trova nei rapporti con il richiedente. Ne consegue che l'autorità consolare italiana può disattendere la valutazione compiuta dalla Questura senza con ciò sostituirsi a quest'ultimo ufficio.