Ricongiunzione dei periodi assicurativi, istituiti i codici tributo
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 3602 dell’11 febbraio 2011, ha reso noto che, dopo le modifiche introdotte dalla Manovra estiva del 2010 che ha reso onerosi i casi di trasferimento e di riscatto delle posizioni assicurative, sono stati istituiti i nuovi codici per la trattazione delle pratiche.
La legge (l. 30 luglio 2010, n. 122 - art. 12, comma 12septies ) ha previsto, con effetto sulle domande presentate a partire dal 1° luglio 2010 – la onerosità della ricongiunzione anche relativamente ai periodi assicurativi provenienti da forme pensionistiche sostitutive, esonerative ed esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria.
L’onerosità introdotta si estende, a decorrere dal 1° luglio 2010 anche alle operazioni di trasferimento dal Fondo “Volo”. La medesima legge, con la medesima decorrenza, ha inoltre abrogato le norme che disciplinavano il trasferimento gratuito all’AGO dai Fondi speciali “Elettrici” e “Telefonici”, introducendo un onere a carico degli interessati anche nei casi di costituzione delle posizioni assicurative nel FPLD.
Per identificare le ricongiunzioni da forme pensionistiche sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO (c.d. “gestioni alternative”) richieste e per la trattazione delle domande di trasferimento all’AGO dai sopra richiamati Fondi speciali, sono stati istituiti specifici codici. Non è stato invece istituito alcun codice per il trasferimento all’AGO dal Fondo “Ferrovieri”.
L’INPS comunica ora che sono in linea i programmi per la definizione, mediante applicativo “pratica precalcolata” delle domande identificate con i codici di nuova istituzione.
Si evidenzia che l’attuale versione del programma consente esclusivamente l’inserimento dell'onere a carico dei richiedenti, ma è in fase di realizzazione l’opzione che consentirà anche l’inserimento del “beneficio pensionistico”.