Il datore di lavoro in occasione delle festività natalizie è solito riconoscere ai propri dipendenti beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi (in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore se non risulta superiore a euro 258,23, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe benefit, può fruire dell’esenzione impositiva (fiscale e contributiva).

Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti.

La procedura può essere attivata mediante la sottoscrizione di una convenzione tra azienda istitutrice del benefit (mediante voucher) e l’Azienda erogatrice del bene/servizio, l’emanazione di un buono (nominativo), rappresentativo del bene o del servizio, con specifico valore nominale, la consegna al dipendente beneficiario del benefit e il ritiro del bene o del servizio da parte del dipendente beneficiario;

Si ritiene ugualmente valida la procedura attivata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con una società specializzata nella gestione di buoni (voucher) rappresentativi di beni e servizi da consegnare ai dipendenti (sistema premiante) che potranno utilizzare, esclusivamente presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, i buoni stessi (vedere risoluzione A.E. 21/2011).