Ricorsi INAIL: nuovi criteri per gli interessi di conguaglio dei premi INAIL
A cura della redazione
A seguito dell'entrata in vigore del Dpr 314/01 l'INAIL con la circolare 61 del 28 ottobre 2002 fornisce importanti precisazioni in materia di interessi di dilazione e differimento nel caso in cui il ricorso sia deciso oltre i termini previsti. Il ricorso deve essere deciso entro 180 giorni se di competenza del CDA INAIL, 120 giorni se presentati alle sedi territoriali INAIL.
Nel caso in cui il ricorso sia deciso oltre i suddetti termini, gli interessi sulle integrazioni di premio dovranno essere calcolati applicando il tasso di differimento e di dilazione in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione sfavorevole del ricorso.
Qualora la misura del tasso di differimento e di dilazione risulti variata nel corso del suddetto periodo, il conteggio degli interessi dovrà essere effettuato applicando le diverse misure vigenti nel corso del periodo stesso.
Tale disciplina si applica ai ricorsi disciplinati dal citato D.P.R. 314/2001 e cioè ai provvedimenti gravati di impugnativa a far data dal 18 agosto 2001.
Per motivi di omogeneità e sussistendo la medesima "ratio", criteri sopra illustrati si applicano anche ai provvedimenti gravati di impugnativa anteriormente a tale data per i quali la decisione è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in argomento.