Il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/05/2011 n.3091, ha deciso che lo straniero a cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato non ha diritto di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per asilo politico originariamente concesso dalla Questura, anche se ha proposto ricorso al TAR contro la pronuncia negativa della Commissione.
Secondo infatti il Consiglio di Stato l’art. 1, c.2, DPR 136/1990 che dispone che al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato sia rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura, va interpretato nel senso che il procedimento amministrativo si conclude con la decisione, positiva o negativa, della Commissione centrale.
In caso di rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, resta quindi esclusa l’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione, con la conseguenza che lo straniero non ha diritto di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sino a che sulla questione il TAR non sia giunto alla definitiva sentenza.
In questo caso trova applicazione l’art. 5 dello stesso DPR 136/1990 secondo cui il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Infatti lo straniero può richiedere al prefetto di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso, ma nel caso in cui questo venga negato deve lasciare l’Italia anche se il tribunale civile non è ancora giunto alla decisione conclusiva.