Rider: al via il contrasto al caporalato digitale
A cura della redazione
Il capo III del DL n. 62/2026 è tutto dedicato a contrastare il c.d. caporalato digitale e garantire ai rider che svolgono l’attività avvalendosi di una piattaforma digitale, la giusta qualificazione del lavoro.
Infatti, non sempre l’attività svolta dai rider è di natura autonoma. Spesso, come confermato anche dalla giurisprudenza di questi ultimi anni, il lavoro prestato è subordinato alle direttive del datore di lavoro che ne regolamenta, tempi, modalità di svolgimento, mezzi ecc.
A tal fine l’art. 12 del DL n. 62/2026 prevede che per accertare se si sia o meno in presenza di un lavoro autonomo, si deve far riferimento alle modalità con le quali concretamente viene svolta la prestazione, a nulla rilevando la qualificazione che le parti vi hanno dato.
Quindi, se emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata.
In sostanza, il legislatore sposta l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal lavoratore al datore di lavoro.
La presunzione di subordinazione, comunque, è relativa, dato che è sempre fatta salva la prova contraria.
Tale qualificazione del rapporto di lavoro, continua l’art. 12, tiene conto, tra l’altro, dell’esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
Perseguendo sempre la finalità di contrastare il caporalato digitale, l’art. 13 modifica l’art. 9-bis del DL n. 510/1996 relativo alle comunicazioni obbligatorie, prevedendo che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro siano tenute a comunicare determinati dati secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero del lavoro, sentiti INPS, INAIL e INL.
Si tratta dei dati relativi: agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi.
Tali dati devono essere conservati per almeno 5 anni dal datore di lavoro e devono essere resi accessibili, oltre che al lavoratore, anche alle autorità ispettive (INPS, INAIL e INL).
Le piattaforme digitali sono tenute ad informare i rider non soltanto dei dati relativi al rapporto di lavoro in essere, ma anche di quelli attinenti ai sistemi automatizzati o algoritmi utilizzati per: l’assegnazione dell’attività, la determinazione o modifica dei compensi, la valutazione delle prestazioni e la sospensione, la limitazione o la cessazione dell’accesso alla piattaforma.
Resta fermo che il lavoratore ha diritto di richiedere e ottenere la spiegazione della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché l’eventuale riesame mediante intervento umano.
Inoltre, viene previsto che l’accesso del rider alla piattaforma digitale può avvenire solo mediante SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autenticazione a più fattori.
Le credenziali di accesso al proprio account sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi. La violazione di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 800 a 1.200 euro.
La piattaforma digitale non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. Anche in questo caso la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.
Particolarmente interessante l’obbligo previsto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 47 quater. Dal 1° luglio 2026, il committente deve consegnare ai lavoratori il LUL nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.
Infine, si segnala che al lavoratore, oltre alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008, deve essere impartita, entro i primi trenata giorni dalla prima prestazione, anche quella specifica per l’attività svolta. Quest'ultima sarà definita con decreti ministeriali.
Utilizzare il rider per tre mesi, senza averlo formato, comporta l’applicazione di una sanzione da 800 a 2.400 euro.
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