L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 117/E del 30 novembre 2011, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cittadini (esclusi i sostituti d'imposta), tramite il modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21.11.2011.

In particolare, il suddetto decreto stabilisce che il versamento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011, è differito nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo d’imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’art. 17 DPR 435/2001 (“il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi è effettuato entro il 31 maggio dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”).

Ai contribuenti che, al 21.11.2011, abbiano già provveduto al pagamento dell’acconto senza avvalersi del differimento di cui sopra, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione con il mod. F24 (art. 1, comma 3, DPCM 21 novembre 2011). I contribuenti lavoratori dipendenti potranno invece ottenere la restituzione delle somme trattenute in più dal datore di lavoro/sostituto d'imposta nella retribuzione erogata nel mese di dicembre o mensilità successiva.