L’INPS, con il messaggio n. 4821 del 29 novembre 2016, ha comunicato che a seguito dell’istruttoria delle domande presentate per il riconoscimento della riduzione dei contributi INAIL, per uno o più anni, prevista dalla L. 247/2007 dall’1.1.2008 al 31.12.2015, sono state individuate le aziende a cui si applica il beneficio.

L’importo riconosciuto a titolo di riduzione contributiva sarà inserito nell’estratto conto contributivo delle singole aziende beneficiarie.

L’azienda interessata e il suo intermediario delegato saranno informati del riconoscimento della riduzione e del relativo importo mediante una comunicazione presente nella sezione “News individuali” del Cassetto Previdenziale Aziende Agricole dell’INPS. Per ogni codice fiscale sarà presente il dettaglio degli importi della riduzione per ogni annualità di riferimento, suddiviso per ciascun progressivo aziendale.

Le aziende agricole beneficiarie potranno richiedere, tramite istanza telematica, la compensazione delle somme relative alla riduzione su periodi contributivi successivamente dovuti, indicando nel campo “Note” della domanda la motivazione “sconto INAIL”.

Solo nel caso in cui l’azienda agricola sia cessata sarà possibile inoltrare istanza telematica di rimborso, indicando nel campo “Note” la motivazione “sconto INAIL”. In tal caso la Sede, in presenza di più progressivi, dovrà verificare, a livello di codice fiscale, la cessazione effettiva dell’azienda.