La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25353 del 2 dicembre 2009, ha statuito il principio in base al quale in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
All'interno, poi, dell'unità o settore suddetti, assume rilievo non la categoria di inquadramento - la quale constando di più profili è scarsamente significativa della reale organizzazione del lavoro - ma il profilo professionale, come si deduce dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, dove la categoria è menzionata solo tra i dati da comunicare una volta che la procedura è esaurita (comma nono) e non tra quelli finalizzati a limitare il novero dei lavoratori oggetto della scelta (comma terzo).
La Suprema Corte si ricollega così al proprio precedente, Sez. Lavoro, sentenza n. 10590 del 19 maggio 2005, che aveva affermato identico principio.