L'INAIL, con la nota 12/02/2008 n.1618, ha precisato che a decorrere dal mese di gennaio 2008 per effetto dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione del DURC, i datori di lavoro che intendono fruire della riduzione del tasso medio di tariffa (sconto pari al 15% per i primi due anni di attività), devono presentare un'autocertificazione attestante il rispetto integrale dei CCNL e l'assenza di provvedimenti definitivi per le violazioni delle norme sulla sicurezza.

Come si ricorderà con l'entrata in vigore del DM 24/10/2007 sul DURC dal 2008 per poter fruire degli incentivi contributivi e normativi i datori di lavoro:

1 -  devono essere in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi,

2 - devono applicare integralmente gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, nonchè gli altri obblighi di legge

3 - non devono essere destinatari di provvedimenti definitivi, amministrativi o giurisdizionali, in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

L'INAIL, con la nota 7/2008 aveva precisato che i datori di lavoro per quanto riguarda il primo requisito potevano anche omettere di presentare il DURC poichè la regolarità veniva controllata direttamente dallo stesso istituto assicurativo. Invece per la verifica degli altri due requisiti il datore di lavoro è tenuto a presentare un'apposita autocertificazione, con il modello allegato alla predetta nota dell'Istituto.