L’Inail, con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2024, ha reso nota la misura della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, per il 2026, rimane applicabile solo ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione è stata fissata nella misura pari al 13,02%. L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 27 giugno 2025, n. 128, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

I criteri di applicazione cambiano a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno.

Per la fruizione della riduzione deve essere trasmessa apposita istanza, avvalendosi degli appositi servizi online dell’istituto.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.