L’INAIL, con la circolare 16/12/2013 n.60, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite dalle cooperative che pur non operando nelle zone di montagna e svantaggiate possono fruire delle riduzioni contributive di cui alla L.67/1988.

Il DL 68/2013 (L. 98/2013), che contiene una norma di interpretazione autentica della predetta disposizione, ha stabilito che lo sgravio contributivo spetta sia alle cooperative che operano nelle zone montane e svantaggiate sia a quelle che pur non operando in dette zone comunque ricevono prodotti dai soci che invece coltivano o allevano nelle predette zone.

In particolare le riduzioni contributive e assicurative spettano esclusivamente in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa (che non opera in quelle zone).

L’INAIL sottolinea che le riduzioni non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata. Quindi ad esempio se è riconosciuta la riduzione del 68% non spetta l’ulteriore riduzione del 75% in proporzione al prodotto coltivato o allevato dai soci nelle zone di montagna poi conferiti alla cooperativa o al consorzio.

Eventuali versamenti contributivi effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Del Fare non potranno essere rimborsati. 

Poiché i premi INAIL sono annuali e sono riscossi con l’autoliquidazione, le riduzioni in questione si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio p.v. sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014) sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolarizzazione 2013).

Per usufruire delle riduzioni, le cooperative agricole ed i loro consorzi non operanti in montagna o nelle zone svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo o zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa o del consorzio.