Rientro dei cervelli: la residenza va mantenuta in Italia per almeno due anni
A cura della redazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto 26 maggio 2016 (G.U. n. 132 del 8.6.2016), con cui ha dettato le disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
Si ricorda che la predetta disposizione ha introdotto un’agevolazione fiscale, consistente nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. La stessa trova applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al sussistere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Sono destinatari delle medesime agevolazioni anche i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più. Inoltre possono beneficiarne anche coloro che hanno svolto un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Il Ministero ha stabilito che la fruizione dei benefici in esame è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (L. n. 122/2010), ovvero con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. I beneficiari dell’incentivo fiscale decadono dal diritto allo stesso se non mantengono la residenza in Italia per almeno due anni. In tal caso, si provvederà al recupero di quanto fruito, con applicazione di sanzioni e interessi.
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