L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 80 del 18 marzo 2026, ha chiarito che, ai fini dell’estensione del regime agevolativo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010), i requisiti richiesti – in particolare la presenza di figli minorenni – devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto.

Nel caso esaminato, un ricercatore rientrato in Italia nel 2019, che aveva già fruito dell’agevolazione e successivamente esercitato l’opzione per la proroga nel 2023 avendo un solo figlio minorenne, non può beneficiare immediatamente dell’estensione più ampia (fino a 10 anni) per effetto della nascita del secondo figlio avvenuta nello stesso anno ma successivamente al versamento.

Pertanto, il contribuente ha diritto, in prima battuta, all’estensione fino a 8 periodi d’imposta. Tuttavia, la nascita del secondo figlio consente un ulteriore allungamento del periodo agevolabile (fino a 11 anni), a condizione che venga esercitata una nuova opzione, con relativo versamento, entro il termine previsto (30 giugno 2027).

Resta, inoltre, possibile un’ulteriore estensione fino a 13 periodi d’imposta in presenza di un terzo figlio, sempre mediante esercizio di una nuova opzione e pagamento ridotto (5% dei redditi agevolati).

In sintesi, l’Agenzia conferma che:

  • i requisiti per la proroga devono esistere al momento del versamento;
  • eventi successivi (come la nascita di figli) non incidono sull’opzione già esercitata;
  • tali eventi possono però consentire successive estensioni, tramite nuove opzioni e versamenti.