Rientro ricercatori: proroga legata al momento dell’opzione
A cura della redazione
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 80 del 18 marzo 2026, ha chiarito che, ai fini dell’estensione del regime agevolativo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010), i requisiti richiesti – in particolare la presenza di figli minorenni – devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto.
Nel caso esaminato, un ricercatore rientrato in Italia nel 2019, che aveva già fruito dell’agevolazione e successivamente esercitato l’opzione per la proroga nel 2023 avendo un solo figlio minorenne, non può beneficiare immediatamente dell’estensione più ampia (fino a 10 anni) per effetto della nascita del secondo figlio avvenuta nello stesso anno ma successivamente al versamento.
Pertanto, il contribuente ha diritto, in prima battuta, all’estensione fino a 8 periodi d’imposta. Tuttavia, la nascita del secondo figlio consente un ulteriore allungamento del periodo agevolabile (fino a 11 anni), a condizione che venga esercitata una nuova opzione, con relativo versamento, entro il termine previsto (30 giugno 2027).
Resta, inoltre, possibile un’ulteriore estensione fino a 13 periodi d’imposta in presenza di un terzo figlio, sempre mediante esercizio di una nuova opzione e pagamento ridotto (5% dei redditi agevolati).
In sintesi, l’Agenzia conferma che:
- i requisiti per la proroga devono esistere al momento del versamento;
- eventi successivi (come la nascita di figli) non incidono sull’opzione già esercitata;
- tali eventi possono però consentire successive estensioni, tramite nuove opzioni e versamenti.
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