L’INPS, con il messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025, rende noto che sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2025 i trattamenti di CIGS (art. 44, c.11-bis, Dlgs 148/2015 e art. 1, cc. 140 e 141 della L. 205/2017) nonché i trattamenti di mobilità in deroga (art. 25-ter DL 119/2018 – L. 136/2018) riconosciuti alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa.

L’intervento dell’INPS fa seguito alla Legge di Bilancio 2025 che ha stanziato ulteriori risorse per finanziare i predetti trattamenti e alla nota del Ministero del lavoro che ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

In merito alla mobilità in deroga, l’INPS precisa che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.